h1

VIaggio nella TARSU (IV)

Pillola n. 4
Ok! Siete caldi? Cominciamo a porci qualche domanda e a ragionarci sopra!
Abbiamo elencato i punti salienti della normativa che regolamenta l’applicazione della TARSU. Molto altro ci sarebbe d’ approfondire, ma quanto esposto fin qui ci è sufficiente per riuscire a tirare alcune conclusioni.

Abbiamo visto che:
-la normativa fissa per le PA, un limite minimo (50%) e un limite massimo (100%) di copertura dei costi del servizio di smaltimento RSU ; il comune o chi per esso non può lucrare sul servizio

- qualsiasi aumento tariffario deve essere motivato e giustificato in delibera;

-le aree dove si producono rifiuti speciali,tossici o nocivi, sono escluse per legge dalla tassazione e comunque tali rifiuti (tossici o nocivi) possono essere smaltiti solo in discariche ad hoc, autorizzate

Entriamo nel vivo della questione.
Nel 2006 il Comune di Pietrasanta con Delibera di GC n.334 del 23.12.2005, decide testualmente di: “NON DAR LUOGO AD INCREMENTI TARIFFARI CHE DETERMININO AUMENTO DI GETTITO , MA IN CONSIDERAZIONE DELLA MAGGIORE ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE TASSABILI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE 2005, DI MODULARE LA MISURA DELLA TARIFFA IN RELAZIONE ALLA QUALITA’ E QUANTITA’ DI RIFIUTO PRODOTTO PER UNITA’ DI SUPERFICIE TASSABILE “

Quindi:
1- non si apportano aumenti di tariffe
2- s’introducono nuove categorie – tra le quali, nella fattispecie le AREE INDUSTRIALI , per legge escluse dalla tassazione a fini TARSU perché produttrici di rifiuti speciali, tossici o nocivi.

A parte l’evidente abuso di potere nel deliberare contro legge, e tralasciando l’eventuale conseguenza della valanga di ricorsi contro il Comune che tale operazione produrrà, nonché il pericolo che qualcuno dei soggetti in causa, si ritenga legittimato a conferire nei cassonetti parte dei rifiuti altamente inquinati, con evidente danno per la salute pubblica; vi è un punto molto più interessante su cui vale la pena soffermare l’attenzione: L’ENTRATA SENZA CONTROPARTITA DI COSTO CHE TALE TASSAZIONE DETERMINA: PROIBITA PER LEGGE!!! Il comune infatti si limita a tassare tali aree, senza fornire loro un servizio, di conseguenza lucra sul servizio stesso!!!

Fingiamo comunque che quanto sopra sia legittimo e continuiamo a ragionare.

Nel 2006 a causa dell’ introduzione di questa nuova categoria tassabile, il Comune introita una bella sommetta (pensate alle superfici dei capannoni industriali esistenti sul territorio, dei piazzali, dei depositi… tassati rispettivamente al 1,75€-0,21€- 1.75€ /mq), senza la corresponsione del servizio, quindi senza sostenere alcun costo, quindi lucrando! Una manna dal cielo!
Ciò significa che se anche fosse possibile una simile operazione – e non lo è – la PA si sarebbe assicurata una copertura extra del servizio generale…
Bene ! Arriviamo al 2007
Nonostante le casse comunali abbiano beneficiato per il 2006 di una buona entrata extra senza contropartita di costo, la Giunta Comunale, decide un aumento indiscriminato del 10% della tariffa TARSU per tutte le categorie, compresa naturalmente la sopra citata, introdotta illegittimamente: l’entrata pulita del 2006 maggiorata del 10%!
Per essere pignoli fino in fondo: la delibera non riporta le motivazioni di tale aumento.
Se la matematica non è un opinione… riflettete gente …riflettete !

Alla prossima pillola!

Lascia un Commento