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Viaggio nella TARSU (II)

La seconda “pillola” che vi propino oggi ha ad oggetto la DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Va premesso a questo punto, perché è fondamentale, che tutta la normativa in materia ambientale, segue le linee guida dettate dalla UE, la quale ha posto l’accento sul principio imprescindibile secondo cui “ CHI PIU’ INQUINA, PIU’ PAGA “. Nel caso in specie lo potremmo tradurre in: “CHI PIU’ SMALTISCE, PIU’ PAGA” !

Riprendiamo il discorso “TARSU”, e vediamo quali sono le modalità che il legislatore ha previsto, circa la determinazione delle tariffe.
Tutti ci siamo chiesti più volte, perché non sia possibile pagare in base all’apporto effettivo di rifiuto, riconoscendo naturalmente una “quota solidale” (pulizia delle strade etc…), magari avendo a disposizione dei cassonetti muniti di un meccanismo di pesatura , e tessere magnetiche nominative che annotino quotidianamente le quantità che andiamo a smaltire. Fantascienza ? Per niente! Ho letto da qualche parte che alcuni comuni stanno sperimentando questa metodologia con ottimi risultati ,e per la gioia dei loro cittadini!

Il legislatore purtroppo non è arrivato a tanto, lasciando comunque libera la PA di adottare sistemi alternativi e innovativi, ma ha previsto però un sistema parametrico al quale i comuni debbono attenersi nella determinazione delle tariffe, al fine di assicurare una certa equità di trattamento.

L’art .65 del D.lgs n.507 afferma “LA TASSA E’ COMMISURATA IN BASE ALLE QUANTITA ‘ E QUALITA’ MEDIE ORDINARIE PER UNITA’ DI SUPERFICIE IMPONIBILE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED EQUIPARATI, PRODUCIBILI NEI LOCALI E NELLE AREE PER IL TIPO D’USO, CUI MEDESIMI SONO DESTINATI, NONCHE’ AL COSTO DELLO SMALTIMENTO”

Sorvolo sulla descrizione del meccanismo di formule che vengono utilizzate a questo fine… semmai- Apri gli occhi- potrà inserire uno schema nei documenti utili.

Elenco solo alcuni elementi:
QUALITA’ DI RIFIUTO: serve a classificare i rifiuti in base al loro costo di smaltimento
POTENZIALITA’ DI RIFIUTO PRODUCIBILE: determinabile in rapporto all’attività che si svolge in un determinato locale , classificabile per tipologia d’uso.

Per sintetizzare: la PA è obbligata ad operare uno studio preventivo di misurazione ,della qualità e quantità potenziali di rifiuto prodotto da ciascuna utenza, in modo da quantificare l’incidenza di costo che ognuna di esse ha sulla spesa totale di smaltimento ,e quindi attribuire le tariffe IN PROPORZIONE.

Facciamo un esempio molto semplificato:
SE LA CATEGORIA “TIZIO” HA UN ‘INCIDENZA IN TERMINI DI COSTO DI SMALTIMENTO PARI ALL’ 1,20 E LA CATEGORIA “CAIO” NE HA UNA PARI ALLO 0,80, E’ EVIDENTE CHE LA TARIFFA ATTRIBUIBILE ALLA PRIMA, DOVRA’ ESSERE SUPERIORE, RISPETTO A QUELLA IMPUTABILE ALLA SECONDA.

Questo è il criterio logico, seguito dal legislatore per quanto concerne la determinazione delle tariffe.

…riflettete, e andate a verificare – non c’è bisogno di formule, sono sufficienti un po’ di logica e un pizzico di buonsenso – se le tariffe in vigore oggi nel Comune di Pietrasanta rispettino o meno l’iter imposto dalla legge.

…. Alla prossima pillola !

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