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Ricorso al Consiglio di Stato

Marzo 19, 2009

I riflessi pratici del «caso La Bitta» dopo il ricorso al Consiglio di Stato

Da Il Tirreno (Luca Basile)
Il vicesindaco Giovannetti resta ottimista: «La nostra istanza sarà accolta»

Il ricorso al Consiglio di Stato è stato già inoltrato, ma in attesa della sentenza l’amministrazione Mallegni deve ancora oggi fare i conti con le conseguenze dello stop certificato di recente dal Tar. Tema del dibattito, l’altezza media ponderale da applicare ad edifici oggetto di lavori ed in particolare di opere sopraelevazione. Stop che, nel concreto, si è subito tradotto nell’impossibilità materiale, sempre per il Comune, di rilasciare concessioni edilizie in questo particolare contesto. Da qui, proprio per venire incontro a chi è in attesa di costruire o ristrutturare, un’obbligata correzione della disposizione con gli uffici che, su indirizzo amministrativo, hanno deciso di fissare l’altezza massima fra 14 e 16 metri a seconda della zona interessata determinata «dalla differenza tra la quota corrispondente all’intersezione tra l’intradosso del piano della copertura e il piano della facciata per le coperture a tetto, o all’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano, anche se ritirato, per le coperture a terrazzo e la più bassa tra le quote del marciapiede o dell’intersezione del piano della facciata con il piano di campagna esistente o autorizzato. La pendenza delle falde non deve superare il 35%. Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnologici, quali tralicci per le linee elettriche, torri piezometriche e per telecomunicazioni, ciminiere, extracorsa degli ascensori, vani tecnici».
Fin qui il tecnicismo estremo contenuto nell’atto di indirizzo: la realtà è molto più semplice. Nel gennaio del 2008, momento in cui si innesca la querelle, due cittadini confinanti con un albergo in ristrutturazione ed in possesso di regolare concessione per i lavori, La Bitta di Fiumetto che poi non ha materialmente eseguito le opere, avevano fatto appunto ricorso al Tar contestando alcuni provvedimenti rilasciati dall’amministrazione comunale in chiave ampliamento e sopraelevazione. Ricorso dove, in particolare, si eccepiva sulle modalità di calcolo dell’altezza media ponderale che altro non è che «l’altezza massima definita da un calcolo matematico dato dallo sviluppo delle aree delle singole facciate diviso per il perimetro dell’edificio in questione. Norma che risale al piano Quaroni e che dal 1975 viene applicata senza alcun problema: che il Tar venga a sindacare su un qualcosa previsto e adottato da un Comune ci sembra fatto quanto meno singolare», avevano replicato sempre dal palazzo all’indomani della sentenza del Tar.
A dire il vero nel ricorso a firma dei privati, non si contestava solo il permesso di costruzione rilasciato dal Comune a La Bitta, ma si mettevano in dubbio autorizzazioni in materia ambientale sempre rilasciate dalla Soprintendenza alle Belle Arti – l’albergo si trova infatti a Marina, che è definita zona a vincolo-. In sostanza il privato tirava in causa Comune, Soprintendenza alle Belle Arti e Ministero dei Beni Culturali. «Ma noi siamo convinti che il Consiglio di Stato accoglierà la nostra istanza: la decisione di fissare a 14 e 16 metri il limite delle altezze è solo per essere operativi in tema di rilascio di permessi, anche in questa fase. A nostro avviso lla sentenza del Tar – precisa il vice-sindaco Alberto Giovannetti – è assolutamente sbagliata».
«La norma, così come interpretata dal Tar Toscana nella predetta sentenza risulta di difficile applicazione in quanto la stessa non contiene – si legge ancora nella delibera comunale – l’ individuazione della linea di terra dalla quale iniziare la misurazione». Da qui l’atto di indirizzo con domanda annessa obbligata: e se anche il Consiglio di Stato dovesse sposare la tesi del Tar? «Ripeto, siamo fiduciosi. E comunque, per gli edifici già oggetto di lavoro, non vedo problemi. Per revocare una concessione come mi confermano dagli uffici – spiega Giovannetti – serve un motivo di pubblica utilità. Che in questo casi non è presente».

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